Art. 4.
(Assistenza territoriale).

      1. La continuità assistenziale territoriale è garantita dal medico pediatra di libera scelta e dal medico pediatra consultoriale.
      2. La competenza assistenziale del medico pediatra di libera scelta si protrae obbligatoriamente fino al compimento del quattordicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo anno di età per gli adolescenti affetti da documentata patologia cronica o da disabilità, congenite o acquisite.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivano dei progetti di salute dell'adolescente, anche con l'ausilio delle società scientifiche del settore e dei rappresentanti regionali della SIMA, integrando

 

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sinergicamente le competenze ospedaliere e quelle territoriali, rispettivamente rappresentate dal medico pediatra specialista ospedaliero e dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale per i soggetti che hanno già compiuto il quattordicesimo anno di età.
      4. Gli adolescenti con patologia cronica sono inseriti in un circuito a rete tra i vari centri specialistici e territoriali, istituendo appositi sistemi informativi di dialogo e di interscambio di dati per orientare i processi assistenziali.
      5. Le aziende sanitarie locali svolgono attività di medicina scolastica gestita da personale con formazione in medicina pediatrica, come momento di educazione, prevenzione, verifica e ispezione di eventuali disagi e patologie che interessano l'adolescente. Tali attività sono svolte da medici pediatri con riconosciuta competenza in medicina dell'adolescenza, sulla base di un percorso di accreditamento e di validazione effettuato da parte della SIMA e validato dalle istituzioni sanitarie.
      6. È fatto obbligo di integrare sinergicamente nel percorso preventivo i medici pediatri di libera scelta e i servizi territoriali di medicina scolastica ed educazione sanitaria, garantendo percorsi di istruzione nel campo adolescenziale.